Tribunale di Bari – 18 marzo 2026 – Esclude l’inerzia dei richiedenti e riconosce l’impatto dei ritardi consolari

,

Tribunale di Bari 18 marzo 2026

Con sentenza del 18 marzo 2026, il Tribunale di Bari si inserisce nel solco dell’orientamento ormai consolidato in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, riconoscendo il diritto dei ricorrenti allo status civitatis sulla base della prova della discendenza da avo italiano mai naturalizzato.

La decisione ribadisce i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente la natura della cittadinanza quale status originario, permanente e imprescrittibile, acquisito per nascita iure sanguinis e accertabile in ogni tempo sulla base della prova della linea di trasmissione.

Di particolare rilievo è il passaggio motivazionale (pagina 3) in cui il Tribunale affronta in modo diretto il tema dei ritardi dell’amministrazione consolare, qualificandoli come un dato ormai notorio. Il giudice evidenzia, infatti, come i Consolati italiani versino in una condizione di gravissimo ritardo, tale da rendere impossibile evadere in tempi certi le richieste di riconoscimento della cittadinanza.

Da tale situazione deriva una conseguenza giuridica di primaria importanza: l’assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento amministrativo e, quindi, l’impossibilità per i richiedenti di ottenere tutela attraverso la via amministrativa. Il Tribunale sottolinea che i ricorrenti, pur avendo tentato di accedere al sistema consolare, non hanno potuto concretamente esercitare il proprio diritto a causa dell’indisponibilità di appuntamenti.

In questo contesto, la sentenza afferma un principio destinato ad assumere un peso rilevante nei futuri contenziosi: non può in alcun modo parlarsi di inerzia o inattività dei richiedenti, quando l’impossibilità di accesso alla procedura amministrativa dipende esclusivamente da disfunzioni strutturali dell’amministrazione.

Al contrario, tali circostanze devono essere valorizzate come prova della diligenza dei ricorrenti e, al contempo, come elemento idoneo a giustificare il ricorso diretto all’autorità giudiziaria per l’accertamento dello status civitatis.

La decisione si inserisce, dunque, in un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro e consolidato, secondo cui i ritardi consolari non possono tradursi in una compressione del diritto alla cittadinanza né legittimare una lettura che qualifichi i richiedenti come “potenzialmente inerti”, come sostenuto dall’amministrazione, anche durante l’udienza di discussione dell’11 marzo 2026 avanti la Corte costituzionale.

Al contrario, la giurisprudenza di merito sta progressivamente riconoscendo che, in presenza di tentativi documentati di accesso al Consolato e di oggettiva impossibilità di ottenere un appuntamento, il comportamento dei richiedenti deve essere considerato pienamente attivo e conforme ai principi di buona fede e diligenza.

Tale impostazione appare destinata ad avere un impatto significativo nei futuri ricorsi, soprattutto nel contesto della riforma introdotta dalla legge n. 74/2025, poiché consente di attribuire pieno valore probatorio a tutti gli elementi che dimostrino il concreto tentativo di attivare la procedura amministrativa.

La sentenza del Tribunale di Bari rappresenta, quindi, un ulteriore tassello nel consolidamento di un indirizzo interpretativo volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, riaffermando che le inefficienze dell’amministrazione non possono ricadere sui cittadini e non possono essere utilizzate per negare o comprimere un diritto fondamentale quale quello alla cittadinanza italiana iure sanguinis.

Tribunale di Bari 18 marzo 2026

Top
ROMA – Sede Legale

Via Lucrezio Caro, 38 00193 Roma

Tel: 06.8554961

MILANO

Via Borgogna, 5 20122 Milano

Tel: 02.37011019

Kairós LBC STA a R.L. IVA – 16069891006

SDI – M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM – N.1632692