Cittadinanza iure sanguinis: Tribunale di Brescia riconosce il diritto anche per avo nato prima del 17 marzo 1861


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Tribunale di Brescia, 08 aprile 2026


Con provvedimento del 5 dicembre 2025 (qui di seguito allegato), il Tribunale di Brescia aveva sollevato una questione di particolare rilievo nelle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis: l’avo dei ricorrenti, nato nel 1850 in territorio allora appartenente al Regno Lombardo-Veneto, era nato prima dell’Unità d’Italia e, secondo il Giudice, non risultava provata la sua presenza sul territorio italiano alla data del 17 marzo 1861, momento costitutivo del Regno d’Italia. Su tale base, veniva richiesto alle parti di fornire una prova – anche indiretta – della permanenza dell’avo in Italia in tale momento storico.

La nostra difesa ha affrontato la questione con un duplice livello argomentativo, giuridico e probatorio.

In primo luogo, è stato chiarito come il presupposto indicato dal Giudice dovesse essere correttamente interpretato: ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dello status civitatis, non è tanto la prova della presenza fisica dell’avo sul territorio italiano al momento dell’Unità, quanto piuttosto la prova che lo stesso fosse in vita a tale data e che non avesse perso la cittadinanza per fatti interruttivi, quali la naturalizzazione straniera.

In questa prospettiva, la condizione dell’emigrazione non assume rilievo estintivo, alla luce del principio dello ius sanguinis già vigente nel sistema preunitario e poi consolidato con la normativa successiva.

In ogni caso, e in via ulteriormente rafforzativa, i ricorrenti si sono attivati per reperire una serie articolata di prove documentali e testimoniali, idonee a dimostrare la presenza dell’avo in Italia anche successivamente al 1861. In particolare, sono stati prodotti: documenti ecclesiastici (il cosiddetto Libro delle Anime) attestanti la partecipazione ai sacramenti; documentazione scolastica; atti dello stato civile, tra cui il certificato di morte della madre dell’avo del 1882, sottoscritto anche dall’avo stesso; nonché una testimonianza familiare diretta, corroborata da riscontri documentali, che colloca l’emigrazione in epoca successiva (dopo il 1882). Tali elementi, valutati unitariamente, hanno consentito di ricostruire con elevato grado di attendibilità la permanenza dell’avo in Italia ben oltre la data dell’Unità.

All’esito del giudizio, con sentenza pubblicata l’8 aprile 2026, il Tribunale di Brescia ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo la cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei ricorrenti. Il Giudice ha ritenuto provata sia la continuità della linea di discendenza sia la sussistenza dello status civitatis dell’avo, escludendo qualsiasi rilievo ostativo connesso alla nascita in epoca preunitaria e valorizzando il quadro probatorio complessivamente offerto.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla corretta ricostruzione storica e giuridica delle vicende preunitarie e conferma un principio di grande importanza pratica: nei casi di avi nati prima del 1861, l’analisi non può essere ancorata a una lettura meramente formale o territoriale, ma deve tenere conto del contesto normativo dell’epoca e della natura originaria e permanente della cittadinanza iure sanguinis.

Provvedimento Tribunale di Brescia

Memoria Tribunale Brescia

Tribunale Brescia 8 aprile 2026

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