Tribunale di Firenze 10 aprile 2026 – Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Firenze ribadisce i principi delle Sezioni Unite e conferma la piena tutela giurisdizionale

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Firenze, 10 aprile 2026


Con la sentenza pubblicata il 10 aprile 2026, il Tribunale di Firenze si inserisce con chiarezza nel solco della giurisprudenza ormai consolidata in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, riaffermando i principi già enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022, ed in particolare con la nota sentenza n. 25317/2022.

Il giudice fiorentino richiama espressamente la natura dello status civitatis quale diritto originario, permanente e imprescrittibile, ribadendo che il riconoscimento della cittadinanza si fonda sulla prova della discendenza da cittadino italiano e che tale diritto è pienamente azionabile in sede giurisdizionale, senza essere subordinato a limiti temporali né, tantomeno, alla previa attivazione di un percorso amministrativo che, nella prassi, si rivela spesso inidoneo a garantire una tutela effettiva.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui il Tribunale riconosce in modo esplicito come il ricorso alla via giudiziale non solo sia legittimo, ma rappresenti l’unico strumento concretamente accessibile. La sentenza dà atto di una situazione ormai strutturale di incertezza e inefficienza dei consolati italiani all’estero, evidenziando come, già prima della proposizione del ricorso, fosse impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza. In tale contesto, la tutela giurisdizionale si configura non come alternativa, ma come necessaria conseguenza dell’impossibilità di accedere alla via amministrativa.

Il Tribunale ribadisce, altresì, con chiarezza un ulteriore principio cardine, anch’esso già affermato dalle Sezioni Unite, relativo alla ripartizione dell’onere della prova. Se, da un lato, il ricorrente è tenuto a dimostrare il fatto acquisitivo della cittadinanza e la continuità della linea di trasmissione, dall’altro lato spetta esclusivamente all’Amministrazione fornire la prova di eventuali fatti interruttivi del diritto, quali ipotesi di naturalizzazione o rinuncia. Tale impostazione, oltre a essere coerente con i principi generali dell’ordinamento, impedisce che sul cittadino venga indebitamente trasferito un onere probatorio sproporzionato o, in molti casi, impossibile da assolvere.

La decisione si colloca, dunque, all’interno di una linea giurisprudenziale ormai compatta, che riconosce la natura dichiarativa, e non concessoria, del riconoscimento della cittadinanza, esclude che inefficienze o ritardi amministrativi possano incidere negativamente sull’esercizio del diritto e conferma la piena tutela dello stesso, in assenza di fatti estintivi provati.

Alla luce di un orientamento così chiaro e reiterato, si impone inevitabilmente una riflessione in vista dei prossimi passaggi davanti alle Corti superiori.

Ci si chiede, in particolare, come la Corte di Cassazione potrà, all’esito dell’udienza fissata per il 14 aprile 2026, discostarsi da principi ormai consolidati e costantemente ribaditi dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Analogamente, appare difficile ipotizzare che la Corte costituzionale possa ignorare un assetto interpretativo che riconosce nello status civitatis un diritto fondamentale, originario e sottratto a compressioni irragionevoli, specie quando queste derivino da inefficienze dell’apparato amministrativo.

E proprio alla luce di tale assetto, si pone un ulteriore nodo, destinato a emergere con forza: come potranno essere giustificate interpretazioni che escludano dal riconoscimento soggetti che, pur titolari del medesimo diritto sostanziale, non rientrino formalmente nelle limitate eccezioni previste dall’art. 3-bis, lett. a) e a-bis), della legge n. 74/2025? Il rischio, evidente, è quello di introdurre una frattura irragionevole tra situazioni identiche sotto il profilo sostanziale, fondata unicamente su criteri formali e contingenti, in aperto contrasto con i principi costituzionali e con la stessa ricostruzione dello status civitatis quale diritto originario.

Sarà allora inevitabile, per la giurisprudenza, assumersi la responsabilità di un’interpretazione che non si limiti a un’applicazione meramente letterale della norma, ma che sappia ricondurla a coerenza sistematica, ampliando l’ambito dei beneficiari in modo conforme ai principi già affermati e costantemente ribaditi, anche oggi con la sentenza in esame.

Firenze, 10 aprile 2026

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