Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Mantova rimette alla Corte costituzionale la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 74/2025 – ORDINANZA 4/2026, UDIENZA 09.06.2026
Tribunale di Mantova 23 ottobre 2025
Il 23 ottobre 2025, il Tribunale di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74/2025, nella parte in cui ha inserito nella legge sulla cittadinanza l’art. 3-bis, limitando retroattivamente il riconoscimento della cittadinanza italiana per i nati all’estero discendenti da cittadini italiani.
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dai genitori di un minore nato in Brasile, volto ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente. La madre del minore era stata infatti riconosciuta cittadina italiana iure sanguinis con sentenza passata in giudicato, circostanza che, secondo la disciplina tradizionale dell’art. 1 della legge n. 91/1992, comporterebbe l’acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio fin dalla nascita.
Il rifiuto opposto dall’Ufficiale dello stato civile è stato motivato sulla base della nuova normativa introdotta nel 2025, la quale prevede che siano considerati come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana coloro che siano nati all’estero e siano in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere di alcune condizioni specifiche, tra cui la presentazione di una domanda amministrativa o giudiziaria entro il 27 marzo 2025 oppure la presenza di particolari legami con l’Italia.
Il Tribunale ha ritenuto la questione rilevante nel giudizio, osservando che, in base alla disciplina previgente, il minore avrebbe acquisito automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis alla nascita. La nuova normativa, invece, operando retroattivamente anche nei confronti dei soggetti già nati, determina di fatto una preclusione al riconoscimento dello status civitatis.
Secondo il Collegio, tale disciplina solleva seri dubbi di legittimità costituzionale. In primo luogo, essa appare incidere su uno status già acquisito, configurando di fatto una revoca ex tunc della cittadinanza nei confronti di soggetti che, secondo il diritto vigente al momento della nascita, dovevano essere considerati cittadini italiani. La cittadinanza iure sanguinis, infatti, è tradizionalmente qualificata dalla giurisprudenza come uno status originario che nasce automaticamente con la nascita da cittadino italiano ed è caratterizzato da permanenza e imprescrittibilità, come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L’ordinanza evidenzia, inoltre, un possibile contrasto con numerosi parametri costituzionali. Tra questi, l’art. 22 della Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici; l’art. 3, sotto il profilo del principio di eguaglianza e della tutela dell’affidamento dei cittadini nella certezza del diritto; l’art. 2, in relazione alla natura di diritto fondamentale dello status civitatis; e l’art. 24, per l’irragionevole compressione dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Il Tribunale richiama inoltre ulteriori profili problematici, relativi all’uso dello strumento del decreto-legge in una materia di tale rilevanza istituzionale e al possibile contrasto con gli obblighi internazionali di non discriminazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, chiamata ora a pronunciarsi sulla compatibilità della nuova disciplina con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, con prossima udienza fissata al 09.06.2026.
L’esito del giudizio costituzionale sarà di particolare rilievo per il futuro della cittadinanza italiana iure sanguinis, poiché dovrà chiarire se il legislatore possa intervenire retroattivamente su uno status che, secondo la tradizione giuridica italiana e la giurisprudenza consolidata, si acquista automaticamente con la nascita da cittadino italiano.






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