Il Tribunale di Genova respinge l’applicazione retroattiva del nuovo onere della prova
Tribunale di Genova 24 maggio 2026
Con sentenza pubblicata il 24 maggio 2026, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso promosso da cittadini argentini discendenti da avo italiano, dichiarando il loro status di cittadini italiani iure sanguinis e ordinando al Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La decisione si inserisce in un momento particolarmente delicato per il contenzioso in materia di cittadinanza italiana per discendenza, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella legge n. 74/2025, che ha inciso, tra l’altro, anche sul riparto dell’onere probatorio nelle controversie di accertamento della cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno, pur riconoscendo la pacifica applicabilità del principio della trasmissione della cittadinanza anche lungo la linea femminile, aveva eccepito l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 36/2025 anche al giudizio in corso, sostenendo che la norma aveva natura processuale e dovesse quindi trovare applicazione immediata anche nei procedimenti pendenti.
Il Tribunale di Genova ha respinto tale impostazione.
L’interesse ad agire e il principio affermato dalle Sezioni Unite
Il Giudice ha innanzitutto confermato la sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25317/2022.
Secondo tale principio, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla legge n. 555/1912 e dall’attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo.
Ne consegue che chi chiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva.
Questo passaggio è centrale perché conferma l’impostazione tradizionale del contenzioso iure sanguinis: il ricorrente deve dimostrare la discendenza dall’avo italiano e la continuità della linea genealogica; non è invece onerato, secondo la disciplina applicabile al giudizio, di provare in via generalizzata l’insussistenza di ogni possibile causa di mancato acquisto o perdita della cittadinanza da parte di tutti gli ascendenti.
Il punto decisivo: la nuova disciplina sull’onere della prova non si applica ai giudizi pendenti prima del 28 marzo 2025
La parte più significativa della sentenza si trova tra la fine di pagina 4 e pagina 5, dove il Tribunale affronta espressamente l’eccezione del Ministero relativa all’applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 36/2025.
Il Giudice rileva che, con la normativa invocata dal Ministero, è stato aggiunto il comma 2-ter all’art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
Tuttavia, il Tribunale esclude che tale norma possa applicarsi al giudizio in esame. Secondo il Giudice, le norme che incidono sulle regole di giudizio e sul riparto dell’onere della prova non hanno natura meramente processuale, ma natura sostanziale, perché influenzano direttamente la decisione di merito, e quindi l’accoglimento o il rigetto della domanda. Per questo motivo, la nuova disciplina non può essere attratta automaticamente nel principio del tempus regit actum, che regola normalmente l’applicazione immediata delle norme processuali. Non trattandosi di una norma puramente processuale, essa non può applicarsi ai giudizi già pendenti alla data del 28 marzo 2025.
Il Tribunale afferma quindi un principio di grande rilievo: nei processi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina continua a gravare sul Ministero resistente l’onere di allegare e dimostrare eventuali fatti interruttivi della trasmissione della cittadinanza.
In particolare, resta a carico dell’Amministrazione la prova che gli ascendenti dei ricorrenti si siano naturalizzati cittadini di uno Stato estero o abbiano svolto mansioni o assunto occupazioni idonee a determinare la perdita della cittadinanza secondo la normativa vigente all’epoca.
Una decisione rilevante per il contenzioso in corso
Questa sentenza rappresenta un ulteriore tassello nel dibattito giurisprudenziale successivo alla riforma del 2025. Il Tribunale di Genova non si limita ad accogliere la domanda dei ricorrenti, ma prende posizione su un profilo destinato ad assumere grande rilievo nei prossimi mesi: la possibilità, o meno, di applicare ai giudizi già pendenti le nuove regole introdotte dal legislatore in materia di cittadinanza iure sanguinis.
La risposta del Giudice è netta: il nuovo onere probatorio non può operare retroattivamente nei procedimenti instaurati prima del 28 marzo 2025. Si tratta di un’affermazione importante perché impedisce che la nuova disciplina venga utilizzata per aggravare, in corso di causa, la posizione processuale dei ricorrenti, modificando le regole del giudizio dopo che la domanda è stata già proposta.
La sentenza conferma quindi che, per i ricorsi anteriori alla riforma, resta fermo il principio tradizionale: il ricorrente deve provare la propria discendenza dall’avo italiano e la continuità della linea di trasmissione; spetta invece al Ministero dimostrare eventuali fatti interruttivi, ove intenda contestare il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.





