Tribunale di Bologna: riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e tutela dell’interesse dei minori
Tribunale di Bologna 11 marzo 2026
Con sentenza dell’11 marzo 2026 il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso volto all’accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, confermando ancora una volta alcuni principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di cittadinanza.
Particolarmente significativo è il passaggio della decisione nel quale il Tribunale chiarisce che non è necessario esperire preventivamente la via amministrativa davanti alle autorità consolari o comunali prima di adire il giudice. Il riconoscimento della cittadinanza, infatti, può essere direttamente richiesto in sede giudiziale quando venga fornita la prova della discendenza da cittadino italiano, senza che sia necessario attendere l’esito, spesso incerto e caratterizzato da lunghi tempi di attesa, dei procedimenti amministrativi.
La sentenza affronta inoltre un tema di grande interesse pratico nei procedimenti che coinvolgono figli minorenni. Il Tribunale ha infatti precisato che non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per promuovere l’azione di accertamento della cittadinanza italiana nell’interesse dei minori. Secondo il giudice, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza costituisce infatti un evento certamente favorevole per i minori, in quanto finalizzato al riconoscimento di uno status giuridico che amplia la sfera dei loro diritti civili e personali. Proprio in ragione di tale evidente vantaggio, l’iniziativa giudiziaria può essere intrapresa direttamente dai genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
La decisione del Tribunale di Bologna si inserisce dunque nel solco di una giurisprudenza sempre più consolidata che riconosce la piena tutela del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, anche in presenza di figli minorenni, confermando la possibilità di adire direttamente il giudice e chiarendo che l’azione volta al riconoscimento dello status civitatis rappresenta certamente un atto favorevole per il minore.





