Cittadinanza iure sanguinis – Ricorso post-riforma 74/2025, applicazione della lettera c) – Tribunale Ancona 26 marzo 2026

,

Tribunale di Ancona 26 marzo 2026


Con la sentenza del 26 marzo 2026, il Tribunale di Ancona affronta una vicenda di particolare rilievo nel quadro normativo delineato dalla legge n. 74/2025, accogliendo integralmente un ricorso depositato il 22 ottobre 2025. La decisione si inserisce, dunque, pienamente nel regime successivo all’entrata in vigore della riforma, assumendo un valore particolarmente significativo ai fini della concreta interpretazione e applicazione della nuova disciplina.

La vicenda: piena prova della linea e applicazione della lettera c)

Nipote dell’avo esclusivamente italiano

Il caso riguarda un discendente di seconda generazione (nipote) di avo italiano, rispetto al quale è stata fornita prova completa e documentale della circostanza che lo stesso non si sia mai naturalizzato, mantenendo dunque esclusivamente la cittadinanza italiana.  La linea di trasmissione iure sanguinis risulta pienamente dimostrata, senza interruzioni, attraverso certificati di stato civile regolarmente prodotti e conformi alle prescrizioni di legge. Alla luce di tali elementi, il Tribunale applica correttamente l’art. 3-bis, lett. c), della legge n. 91/1992, come novellata, riconoscendo che, nei casi in cui l’ascendente di primo o secondo grado sia stato esclusivamente cittadino italiano, continua a trovare applicazione la normativa previgente.  Ne consegue il pieno accoglimento della domanda, anche in un giudizio instaurato dopo la riforma.

Le eccezioni del Ministero

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha articolato una difesa fondata su eccezioni ormai ricorrenti, l’asserita inammissibilità del ricorso per effetto della nuova normativa, la pretesa applicazione integrale dei nuovi requisiti introdotti dal D.L. 36/2025, l’affermazione di un onere probatorio aggravato in capo al ricorrente, anche con riferimento all’assenza di cause interruttive, il richiamo al fenomeno dell’“inerzia” dei discendenti e alla mole delle richieste consolari.

Si tratta di una linea difensiva generica e standardizzata, non calibrata sul caso concreto, come evidenziato nelle note difensive depositate per il ricorrente.  In particolare, il Ministero ha invocato l’applicazione della nuova disciplina senza considerare che la fattispecie rientrava pienamente nell’eccezione prevista dalla lettera c), applicabile proprio ai discendenti di primo e secondo grado di avo esclusivamente italiano.

Cittadinanza iure sanguinis – Ricorso post-riforma 74/2025, applicazione della lettera c) – Tribunale Ancona 26 marzo 2026

La risposta del Tribunale: rigetto di tutte le eccezioni del Ministero

Il Tribunale di Ancona disattende integralmente le eccezioni del Ministero, affermando che la nuova normativa è sì applicabile ratione temporis, tuttavia, nel caso di specie opera l’eccezione della lettera c), conseguentemente, trova applicazione la disciplina previgente; inoltre, si evidenzia come la documentazione prodotta è completa e sufficiente, mentre non risultano provati fatti interruttivi della cittadinanza. È significativo che lo stesso Tribunale evidenzi come l’Amministrazione non abbia fornito elementi istruttori concreti, limitandosi a contestazioni generiche e astratte.

Ritardi consolari e accesso diretto alla giustizia

La vicenda conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza: la tutela giurisdizionale può essere attivata anche senza previo esperimento della via amministrativa, quando questa risulti concretamente ineffettiva. Nel caso di specie, il ricorrente aveva documentato i numerosi tentativi di accesso al sistema consolare (in particolare tramite piattaforma Prenot@Mi), rimasti senza esito a causa dei noti disservizi e delle tempistiche irragionevoli. In tale contesto, risulta definitivamente smentita la tesi dell’“inerzia” dei discendenti sostenuta dall’Amministrazione: quando è lo Stato a non essere in grado di rispondere, non può imputarsi alcuna inerzia al cittadino.

Il dispositivo

Il Tribunale, pertanto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Una decisione di rilievo nel quadro post-riforma

La sentenza del Tribunale di Ancona assume particolare valore perché conferma la piena operatività della lettera c) anche per ricorsi depositati dopo la riforma, dimostra l’infondatezza delle eccezioni standard del Ministero, ribadisce che non può essere richiesto ai ricorrenti di supplire alle inefficienze dell’amministrazione, rafforza l’orientamento sull’accesso diretto alla tutela giurisdizionale.

Ma vi è un dato che più di ogni altro merita di essere evidenziato: il ricorso è stato depositato il 22 ottobre 2025 e la sentenza è intervenuta in data 26 marzo 2026, con una decisione resa in poco più di cinque mesi.

Tempi che possono essere definiti, senza esitazione, veri e propri tempi record della giustizia, e che evidenziano con chiarezza un dato ormai incontestabile: i Consolati italiani, anche dopo la riforma, non sono in grado, neanche per i discendenti di prima e seconda generazione, di assicurare tempistiche neppure lontanamente comparabili, rendendo di fatto imprescindibile il ricorso alla tutela giurisdizionale per l’effettivo riconoscimento di un diritto originario.

Cittadinanza iure sanguinis – Ricorso post-riforma 74/2025, applicazione della lettera c) – Tribunale Ancona 26 marzo 2026

Tribunale di Ancona 26 marzo 2026

Top
ROMA – Sede Legale

Via Lucrezio Caro, 38 00193 Roma

Tel: 06.8554961

MILANO

Via Borgogna, 5 20122 Milano

Tel: 02.37011019

Kairós LBC STA a R.L. IVA – 16069891006

SDI – M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM – N.1632692