GIUSTIZIA, PNRR E CITTADINANZA IURE SANGUINIS Roma-Milano, 28 marzo 2026
Dalla pressione sui tribunali alle decisioni “seriali”, quando l’efficienza sacrifica il diritto.
Roma-Milano, 28 marzo 2026
Il 30 giugno 2026 rappresenta una scadenza cruciale per il sistema giustizia italiano nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Entro tale data, l’Italia è chiamata a raggiungere obiettivi estremamente ambiziosi in termini di
riduzione dei tempi dei processi e smaltimento dell’arretrato. Sono obiettivi legittimi e necessari. Ma
è altrettanto necessario comprendere quale sia il peso concreto di questi sul sistema.
Gli obiettivi PNRR in materia di giustizia sono quantitativamente stringenti e direttamente collegati
all’erogazione delle risorse europee. Entro il 30 giugno 2026, l’Italia dovrebbe arrivare a ridurre del
40% la durata media dei procedimenti civili e del 25% quella dei procedimenti penali, nonché a
smaltire una quota rilevantissima dell’arretrato. Tuttavia, allo stato attuale, i dati indicano una
riduzione dei tempi del civile, che qui più ci interessa, attestata intorno a circa il –28%, con un gap
ancora significativo rispetto al target finale. Il mancato raggiungimento di tali risultati può incidere
sull’accesso a risorse per circa 2,7 miliardi di euro destinate alla giustizia.
È evidente, quindi, come questi obiettivi non rappresentino soltanto un indirizzo organizzativo, ma
un vero e proprio fattore di pressione sistemica, capace di orientare in modo significativo le prassi
degli uffici giudiziari. Ciò che sta emergendo, con sempre maggiore evidenza, è un fenomeno
estremamente problematico: la progressiva trasformazione della giustizia da sistema di garanzia a
sistema orientato alla performance.
Negli ultimi mesi, infatti, si registrano, all’interno di diversi Tribunali italiani, prassi organizzative e
decisionali chiaramente orientate al raggiungimento dei target PNRR, anche a costo di comprimere
principi fondamentali del processo. E questa pressione è esercitata, in modo particolarmente intenso,
proprio nel contesto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, proprio quando questo è
oggetto di un duplice scrutinio: da un lato dinanzi alla Corte costituzionale, dall’altro dinanzi alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che ben quattro ordinanze di rimessione, in un tempo record, hanno investito la Corte
costituzionale della legittimità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, come introdotto dal decreto-
legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74/2025. Un’udienza si è già tenuta l’11 marzo 2026, ma
la decisione non è ancora stata pubblicata. E risulta – ad oggi 28 marzo 2026, a un anno esatto dalla
pubblicazione del decreto-legge n. 36/2025 – già fissata una nuova udienza di discussione dinanzi alla
Corte costituzionale per il 9 giugno 2026. Parallelamente, sono pendenti questioni dinanzi alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione su profili strettamente connessi, destinati a incidere in modo
significativo sull’interpretazione del diritto alla cittadinanza e sulla struttura stessa del contenzioso.
L’udienza è fissata per il 14 aprile 2026.In questo scenario, ci si attenderebbe da tutti i Tribunali italiani un atteggiamento di prudenza,
coerenza e rispetto della gerarchia delle fonti.
E, invece, sorprendentemente, sta accadendo il contrario.
Un esempio emblematico proviene dal Tribunale di Genova, dove, con un provvedimento
organizzativo del suo Presidente, si è disposto espressamente che le udienze relative i procedimenti
in materia di cittadinanza – sì proprio loro – vengano fissate con estrema rapidità, per essere tali
procedimenti definiti già alla prima udienza, anche a prescindere dalla pubblicazione della decisione
della Corte costituzionale. Si tratta di un’impostazione inconciliabile con il principio secondo cui il
giudice è soggetto alla legge, ma la legge, nell’ordinamento costituzionale, è tale solo se conforme
alla Costituzione. Procedere, comunque, alla decisione in pendenza del giudizio di legittimità
costituzionale significa, di fatto, anticipare gli effetti di una norma la cui validità è ancora sub iudice.
Ancora più significativo è il caso del Tribunale di Ancona, che con diverse sentenze, pubblicate nel
corrente mese di marzo 2026, ha rigettato ricorsi fondando la decisione sul tanto noto, quanto
eccezionale, comunicato stampa del 12 marzo 2026 (pubblicato dall’Ufficio stampa della Corte
costituzionale il giorno dopo dell’udienza) e ritenuto dai giudici di Ancona sufficiente per decidere
sul rigetto dei ricorsi. Certamente anche questa appare, anche ai meno esperti della materia, una scelta
a dir poco singolare ed azzardata che solleva questioni evidenti: il comunicato stampa certamente non
è la decisione della Corte, non contiene la motivazione, non ha – e non deve avere – valore normativo
né interpretativo vincolante.
Altro caso emblematico è del Tribunale di Venezia. In quella sede, un ricorso introdotto
successivamente alla riforma è stato deciso applicando, di fatto, i principi della normativa previgente,
come se si trattasse di un giudizio instaurato prima del 28 marzo 2025. Dalla lettura della sentenza,
non appare una questione interpretativa, piuttosto una “svista”, difficilmente spiegabile se non alla
luce della pressione a definire rapidamente i procedimenti. È il segnale di un sistema che, sotto la
spinta dei target PNRR, rischia di compromettere non solo la qualità delle decisioni, ma anche la loro
stessa correttezza giuridica.
In questo contesto, il diritto alla cittadinanza – diritto originario, imprescrittibile, strettamente
connesso all’identità personale – sta diventando un vero e proprio “agnello sacrificale”, utilizzato per
soddisfare esigenze statistiche e per fare cassa, in modo a dir poco allarmante, oltre che
inevitabilmente censurabile.
Non si possono fare sentenze a raffica. Non si può decidere attraverso il copia incolla. Non si può
sacrificare la complessità giuridica sull’altare dell’efficienza. Soprattutto, non è giuridicamente
accettabile che si proceda alla definizione dei giudizi mentre sono pendenti questioni decisive dinanzi
alla Corte costituzionale e alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tali condizioni, la decisione
mina i principi di certezza del diritto, stabilità delle decisioni ed economia processuale. Il punto non
è negare la necessità di una giustizia più efficiente. Il punto è evitare che l’efficienza si trasformi in
una logica emergenziale, in cui il numero delle decisioni prevale sulla loro qualità. Il 30 giugno 2026
non può diventare la data entro cui “chiudere i fascicoli”. Deve restare un obiettivo di miglioramento
del sistema, non di sacrificio dei diritti.In questo contesto, appare necessario un intervento di sistema.
Sarebbe auspicabile che i Presidenti di quei Tribunali, nell’esercizio dei loro poteri organizzativi,
adottassero linee guida chiare, uniformi che distinguano nettamente tra procedimenti “storici”
(rispetto ai quali l’accelerazione può rispondere a esigenze legittime di smaltimento dell’arretrato) e
procedimenti instaurati successivamente alla riforma, nei quali sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale e che risultano direttamente incisi dalle imminenti decisioni della Corte
costituzionale e delle Sezioni Unite. Per questi ultimi, si impone un approccio diverso, improntato a
prudenza e responsabilità.
In particolare, sarebbe opportuno favorire, ove ne ricorrano i presupposti, la rimessione delle
questioni alla Corte costituzionale o disporre la sospensione o il rinvio dei procedimenti in attesa delle
pronunce della Consulta e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, evitando definizioni accelerate
fondate esclusivamente su esigenze organizzative o statistiche, le quali, lungi dal garantire efficienza,
stanno già producendo una massiccia proliferazione di appelli, con l’effetto paradossale di alimentare
proprio quel contenzioso che si vorrebbe ridurre.
La vera efficienza non è quella che chiude rapidamente i fascicoli, ma quella che produce decisioni
giuste, coerenti e conformi alla Costituzione.
Roma-Milano, 28 marzo 2026
Abg. Maria Lucrecia Cucchiaro Avv. Patrizia Giannini Avv. Silvia Giannini





