Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Torino, per primo, rimette alla Corte costituzionale la nuova disciplina introdotta dalla legge 74/2025 – ORDINANZA 167/2025 – UDIENZA 11 marzo 2026
Tribunale di Torino 25 giugno 2025
In data 25 giugno 2025, il Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto il 28 marzo 2025 dal decreto-legge n. 36/2025 e successivamente convertito nella legge n. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani nati all’estero.
Il procedimento trae origine da un ricorso, depositato proprio il 28 marzo 2025, promosso da discendenti di un cittadino italiano emigrato in Venezuela, volto ad ottenere l’accertamento giudiziale dello status di cittadini italiani iure sanguinis. Secondo la disciplina tradizionale della cittadinanza, fondata sull’art. 1 della legge n. 91/1992 e sui principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, la cittadinanza si acquista automaticamente per nascita da cittadino italiano e lo status civitatis, una volta acquisito, ha carattere permanente, imprescrittibile e accertabile in ogni tempo mediante la prova della linea di discendenza.
Nel corso del giudizio è tuttavia intervenuto il decreto-legge n. 36/2025, che ha introdotto un nuovo articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza, stabilendo che chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza debba considerarsi come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo il ricorrere di specifiche condizioni, tra cui la presentazione di una domanda amministrativa o giudiziaria entro il 27 marzo 2025 oppure la presenza di particolari legami con l’Italia.
Il Tribunale ha ritenuto che la nuova disciplina incida retroattivamente su situazioni già consolidate. In base al regime precedente, infatti, i soggetti nati all’estero da cittadini italiani erano da considerarsi cittadini italiani fin dalla nascita, indipendentemente dall’avvenuto riconoscimento formale dello status. La normativa sopravvenuta, invece, finisce per trasformare il riconoscimento della cittadinanza in una facoltà subordinata al rispetto di termini e condizioni introdotti successivamente, con effetti sostanzialmente ablativi dello status civitatis già acquisito.
Secondo il giudice torinese, tale disciplina solleva rilevanti dubbi di compatibilità con numerosi parametri costituzionali. In particolare, l’ordinanza richiama il possibile contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali e del principio di ragionevolezza e di affidamento nella certezza del diritto. La norma, infatti, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione, distinguendo unicamente in base alla data di presentazione della domanda amministrativa o giudiziale.
Il Tribunale evidenzia inoltre un possibile contrasto con l’art. 117 della Costituzione in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali. In particolare, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di cittadinanza dell’Unione, secondo cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro, e quindi dello status di cittadino dell’Unione, non può avvenire automaticamente senza una valutazione individuale e proporzionata delle conseguenze per la persona interessata. L’ordinanza richiama anche i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottolineando come una privazione retroattiva della cittadinanza possa configurare una compressione arbitraria di un diritto fondamentale della persona. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992 nella parte in cui fa retroagire gli effetti limitativi della nuova disciplina anche ai soggetti nati prima della sua entrata in vigore. Il giudizio è stato pertanto sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità della riforma con i principi fondamentali dell’ordinamento con prossima udienza fissata per il giorno 11 marzo 2026.






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