Tribunale di Trieste 26 febbraio 2026

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Tribunale di Trieste 26 febbraio 2026

Con la sentenza del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis ai ricorrenti discendenti di cittadino italiano emigrato in Argentina, accogliendo integralmente il ricorso promosso per l’accertamento dello status civitatis.

La decisione riveste particolare interesse per due importanti principi affermati dal Tribunale.

In primo luogo, il Giudice ha respinto l’eccezione del Ministero dell’Interno relativa al mancato previo esperimento della procedura amministrativa. La sentenza chiarisce in modo netto che la presentazione della domanda davanti alle autorità consolari non costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, trattandosi di una limitazione al diritto di azione che dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge. In assenza di una simile previsione normativa, e alla luce delle note difficoltà e dei lunghi tempi di attesa presso i consolati, il ricorso diretto all’autorità giudiziaria deve ritenersi pienamente ammissibile per la tutela di un diritto fondamentale quale la cittadinanza.

Nel merito, accertata la discendenza dall’avo italiano e l’assenza di naturalizzazione, il Tribunale ha riconosciuto la continuità della trasmissione dello status civitatis lungo tutte le generazioni, richiamando i consolidati principi della Corte di Cassazione secondo cui la cittadinanza, una volta acquisita per nascita, costituisce uno status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.

Di particolare rilievo è inoltre quanto affermato dal Tribunale con riferimento agli effetti della decisione. Il Giudice ha infatti chiarito che, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza, l’ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile può essere rivolto direttamente al Ministero dell’Interno, quale autorità che gestisce e coordina l’intera materia della cittadinanza e dello stato civile attraverso i propri uffici periferici. Ne consegue che il Ministero è tenuto a provvedere, tramite l’ufficiale dello stato civile competente, a tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della decisione giudiziaria. Il Tribunale affronta in modo esplicito una questione che, negli ultimi tempi, aveva generato alcune incertezze applicative. In alcune prassi amministrative si era infatti sostenuto che, in assenza di uno specifico ordine giudiziale, il Ministero e, conseguentemente, gli uffici dello stato civile non fossero tenuti a procedere alle trascrizioni conseguenti al riconoscimento della cittadinanza. La sentenza smentisce chiaramente tale impostazione, affermando che gli adempimenti di iscrizione, trascrizione e annotazione nei registri dello stato civile costituiscono la naturale e necessaria conseguenza della decisione giudiziale che accerta lo status civitatis e che il Ministero dell’Interno, quale amministrazione competente in materia, è tenuto ad assicurarne l’esecuzione tramite gli uffici dello stato civile.

Il Tribunale ha quindi dichiarato i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e ordinato al Ministero dell’Interno, e per esso all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, con eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Tribunale di Trieste 26 febbraio 2026

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