Tribunale di Torino 17 marzo 2026 – Cittadinanza iure sanguinis, confermata la natura imprescrittibile dello status civitatis e ribadita l’impossibilità della via amministrativa a causa dei ritardi consolari.
Tribunale di Torino 17 marzo 2026
Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Torino ha nuovamente affermato i principi cardine in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad ottenere lo status civitatis sulla base della prova della discendenza da avo italiano mai naturalizzato.
Di particolare rilievo è quanto affermato a pagina tre della decisione, ove il Tribunale richiama espressamente l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, ribadendo che la cittadinanza si acquista per nascita iure sanguinis quale status originario, permanente e imprescrittibile, riconoscibile in ogni tempo sulla base della semplice prova della filiazione da cittadino italiano e della continuità della linea di trasmissione, salvo prova contraria di naturalizzazione o rinuncia.
Inoltre, la sentenza affronta in modo diretto il tema dell’accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di gravi inefficienze dell’amministrazione. Il Tribunale evidenzia, infatti, in linea con un dato ormai notorio, che i tempi di attesa presso i consolati italiani all’estero superano anche i dieci anni, rendendo di fatto impossibile l’accesso alla procedura amministrativa e giustificando pienamente il ricorso diretto al giudice. In questo contesto, il giudice riconosce l’interesse ad agire in via giudiziale proprio in ragione dell’inerzia e della paralisi dell’amministrazione, affermando che tali ritardi integrano una sostanziale impossibilità di tutela in via amministrativa e legittimano l’azione giudiziaria per l’accertamento dello status civitatis. Come molte altre decisioni recenti, qui si conferma in modo esplicito l’esistenza di ritardi strutturali dell’amministrazione consolare e il loro impatto diretto sull’esercizio del diritto alla cittadinanza.
Si ritiene che tale elemento sia destinato a incidere in maniera significativa nei futuri giudizi, soprattutto in relazione ai casi in cui i richiedenti non siano riusciti ad ottenere un appuntamento entro i termini rilevanti introdotti dalla riforma. Infatti, in questo contesto si sta progressivamente affermando un’interpretazione estensiva delle disposizioni transitorie – in particolare art. 3 bis, lettera a-bis) della legge n. 74/2025 – già valorizzata da una recente decisione del Tribunale di Palermo, n. 1071/2026 del 13 febbraio 2026.
È indubbio che la materia sia attualmente interessata da una fase di significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Da un lato, il recente comunicato stampa della Corte costituzionale del 12 marzo 2026 ha anticipato il rigetto, per infondatezza e inammissibilità, di talune delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 74/2025. Dall’altro lato, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, aveva ribadito principi di fondo sulla cittadinanza, confermandone la natura di status e il rilievo costituzionale, pur riconoscendo al legislatore un margine di discrezionalità nella disciplina della materia.
In tale scenario si collocano le ordinanze di rimessione del Tribunale di Mantova, la n. 4/2026, e le due del Tribunale di Campobasso, la n. 40/2026 e la n. 41/2026, sulle quali la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi (udienza già fissata per Mantova al 9 giugno 2026), rendendo ancor più centrale il tema del necessario coordinamento tra il diritto vivente e la nuova disciplina normativa.
Alla luce di tali sviluppi, sarà particolarmente interessante, poi, verificare come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell’udienza del 14 aprile 2026, si confronterà con questi principi consolidati, chiamata, anche in questo caso, a bilanciare la natura originaria e imprescrittibile dello status civitatis con le nuove limitazioni introdotte dalla legge n. 74/2025.
La primavera che si apre si preannuncia, dunque, particolarmente intensa e decisiva, segnata dagli interventi attesi delle Corti superiori, chiamate a confrontarsi con un quadro normativo profondamente innovato ma applicando principi giurisprudenziali ormai consolidati. Sarà proprio nei prossimi mesi che si delineerà con maggiore chiarezza l’equilibrio tra il diritto vivente e la nuova disciplina, con ricadute rilevanti per tutti coloro che rivendicano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Ma, in tale contesto, un ruolo altrettanto significativo potrà essere svolto anche dai Tribunali di merito, i quali saranno chiamati ad applicare e interpretare la nuova normativa, potendo incidere concretamente sull’evoluzione della materia attraverso l’adozione di letture più ampie e costituzionalmente orientate delle limitazioni introdotte dalla legge n. 74/2025.





