Tribunale di Ancona – 19 marzo 2026 – Cittadinanza iure sanguinis dopo la riforma – Riconosciuta la cittadinanza in un ricorso post-riforma 74/2025, ribaditi i principi sull’onere probatorio e sull’irrilevanza della via amministrativa in presenza di ritardi consolari.

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Tribunale di Ancona – 19 marzo 2026 – Cittadinanza iure sanguinis dopo la riforma – Riconosciuta la cittadinanza in un ricorso post-riforma 74/2025, ribaditi i principi sull’onere probatorio e sull’irrilevanza della via amministrativa in presenza di ritardi consolari.

Riconosciuta la cittadinanza in un ricorso post-riforma 74/2025, ribaditi i principi sull’onere probatorio e sull’irrilevanza della via amministrativa in presenza di ritardi consolari.

Con sentenza del 19 marzo 2026, il Tribunale di Ancona affronta in modo diretto l’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 74/2025, in un caso relativo a un ricorso depositato il 3 novembre 2025, quindi successivamente all’entrata in vigore della riforma. La domanda è proposta da un discendente, nipote di un avo italiano, rispetto al quale è stata fornita prova piena e documentale della circostanza che lo stesso non si sia mai naturalizzato e fosse dunque esclusivamente cittadino italiano.

In tale contesto, il Tribunale riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis applicando espressamente una delle eccezioni previste dalla nuova normativa, che consente il riconoscimento in presenza di un ascendente di primo o secondo grado in possesso esclusivo della cittadinanza italiana.

Accesso alla tutela giurisdizionale e paralisi burocratica dei consolati

Di particolare interesse è il passaggio motivazionale (pagina 3) in cui il giudice affronta il tema dell’accesso alla tutela giurisdizionale, chiarendo che, pur essendo in linea generale previsto l’esperimento della via amministrativa, nel caso concreto tale requisito deve ritenersi superato alla luce della nota situazione di paralisi burocratica dei consolati italiani, soprattutto in Sud America, che rende di fatto impossibile ottenere un appuntamento in tempi ragionevoli, anche per i nipoti.

La sentenza ribadisce dunque un principio ormai consolidato: l’azione giudiziaria può essere intrapresa anche a prescindere dal previo esperimento della via amministrativa, quando quest’ultima risulti concretamente inaccessibile per cause imputabili all’amministrazione.

L’onere della prova: cosa spetta al ricorrente e cosa all’amministrazione

Ancora più rilevante è il passaggio relativo all’onere della prova (pagina 4), nel quale il Tribunale richiama espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 25317/2022), affermando che, anche alla luce della nuova normativa, spetta al ricorrente provare la discendenza dal cittadino italiano, mentre incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza.

Il giudice chiarisce, inoltre, che tale riparto dell’onere probatorio non risulta inciso dalla riforma, confermando la continuità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione assume particolare rilievo anche laddove evidenzia che la prova deve essere riferita all’avo italiano e che non può essere estesa automaticamente ai discendenti, ribadendo che eventuali ipotesi di perdita o rinuncia devono essere dimostrate in modo specifico e non possono essere presunte.

Tribunale di Ancona – 19 marzo 2026 – Cittadinanza iure sanguinis dopo la riforma – Riconosciuta la cittadinanza in un ricorso post-riforma 74/2025, ribaditi i principi sull’onere probatorio e sull’irrilevanza della via amministrativa in presenza di ritardi consolari.

Importanza della sentenza nel quadro post-riforma 74/2025

La sentenza del Tribunale di Ancona si segnala, dunque, per la sua particolare importanza nel quadro post riforma: da un lato conferma l’applicabilità concreta delle eccezioni previste dalla legge n. 74/2025, dall’altro ribadisce con forza la permanenza dei principi cardine della materia, in particolare in tema di onere della prova e di accesso alla giustizia.

Si tratta di una pronuncia che offre indicazioni di grande rilievo per i futuri ricorsi, dimostrando che, anche nel nuovo contesto normativo, non può essere richiesto ai ricorrenti di supplire alle inefficienze dell’amministrazione né può essere loro imputata alcuna inerzia quando sia provata l’impossibilità concreta di accedere alla procedura consolare.

Tribunale di Ancona sentenza cittadinanza iure sanguinis riforma 74/2025

Tribunale di Ancona 19 marzo 2026

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