Tribunale di Napoli – 19 marzo 2026 – L’impossibilità di accesso alla procedura amministrativa legittima il ricorso diretto al giudice e rafforza la tutela dello status civitatis.

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Tribunale di Napoli 19 marzo 2026

Con sentenza pubblicata il 19 marzo 2026, il Tribunale di Napoli si inserisce nel solco della giurisprudenza ormai consolidata in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, riconoscendo il diritto dei ricorrenti allo status civitatis sulla base della prova della discendenza da avo italiano mai naturalizzato.

La decisione presenta tuttavia un passaggio di particolare rilievo sotto il profilo dell’accesso alla tutela giurisdizionale e della responsabilità dell’amministrazione. Come emerge chiaramente dalla motivazione (pagina 4), il Tribunale prende atto dell’impossibilità, per i ricorrenti, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza attraverso la via amministrativa, evidenziando come i tentativi di prenotazione tramite il portale “Prenot@mi” non abbiano avuto esito, aggravando una situazione già critica del servizio consolare.  Il giudice sottolinea che l’assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Autorità consolare si traduce in una grave lesione del diritto soggettivo dei richiedenti, giustificando pienamente il loro accesso alla tutela giurisdizionale.

In questo passaggio la sentenza compie un ulteriore salto qualitativo: non si limita a constatare i ritardi, ma li qualifica come un elemento che incide direttamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti, riconducendo tali inefficienze alla responsabilità dell’amministrazione. Il Tribunale richiama inoltre precedenti conformi, ribadendo che la presentazione della domanda in via amministrativa non può costituire una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, la cui tutela spetta al giudice ordinario anche in assenza di un previo passaggio amministrativo. Viene altresì evidenziato come l’amministrazione sarebbe tenuta a definire il procedimento entro termini certi (indicati in 730 giorni), termine che nella prassi risulta ampiamente disatteso, rafforzando ulteriormente la legittimità dell’azione giudiziale.

La sentenza si colloca quindi in un orientamento sempre più chiaro: i ritardi consolari non rappresentano soltanto una disfunzione amministrativa, ma costituiscono un vero e proprio ostacolo all’esercizio di un diritto fondamentale, idoneo a giustificare il ricorso diretto al giudice per l’accertamento dello status civitatis.

In questo senso, la pronuncia del Tribunale di Napoli assume particolare rilievo anche nel contesto attuale, caratterizzato dall’entrata in vigore della legge n. 74/2025, poiché rafforza l’idea che l’inefficienza dell’amministrazione non possa tradursi in una compressione dei diritti dei richiedenti, né in un limite all’accesso alla tutela giurisdizionale.

Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo nei contenziosi futuri, soprattutto nei casi in cui i richiedenti non siano riusciti ad ottenere un appuntamento consolare entro i termini introdotti dalla riforma, e che si collega direttamente al più ampio tema dell’effettività della tutela dei diritti in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis..

Tribunale di Napoli 19 marzo 2026

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