Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Roma riconosce lo status civitatis sulla base di un avo nato a Rodi (Grecia) quando era territorio italiano
Tribunale di Roma 08 aprile 2026
Con sentenza dell’8 aprile 2026, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, affermando un principio di particolare rilievo nei casi in cui la linea di discendenza si radichi in territori che, pur oggi appartenenti ad altri Stati, erano in passato sottoposti alla sovranità italiana.
Nel caso esaminato, l’avo dei ricorrenti era nato nell’isola di Rodi, ora Grecia, in un periodo storico in cui il territorio faceva parte dei possedimenti italiani. Il Tribunale ha ritenuto pienamente valido, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, tale presupposto, valorizzando il contesto storico-giuridico vigente al momento della nascita.
Come noto, a seguito della guerra italo-turca conclusa con il Trattato di Ouchy del 1912, l’Italia assunse il controllo del Dodecaneso, controllo poi definitivamente riconosciuto a livello internazionale con il Trattato di Losanna del 1923. Tale sovranità si è protratta fino al 1947, quando, con il Trattato di Pace di Parigi, i territori furono ceduti alla Grecia. Durante tale periodo, le isole – tra cui Rodi – furono sottoposte all’amministrazione italiana e all’applicazione del relativo ordinamento giuridico, come confermato dalla normativa interna emanata per le isole italiane dell’Egeo.[1]
Il Tribunale ha quindi correttamente ricondotto la nascita dell’avo in quel contesto storico alla sfera della cittadinanza italiana, riconoscendo che lo status civitatis deve essere valutato con riferimento alla situazione giuridica esistente al momento della nascita, e non alla successiva evoluzione dei confini statali.
La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza il principio secondo cui la cittadinanza italiana iure sanguinis si trasmette automaticamente per discendenza, quale status originario, permanente e imprescrittibile, e che il relativo accertamento deve fondarsi su una ricostruzione corretta del quadro normativo e storico di riferimento.
Di particolare interesse è proprio il richiamo implicito alla necessità di evitare letture anacronistiche del dato territoriale: il fatto che oggi Rodi appartenga alla Grecia non incide sulla qualificazione giuridica della nascita avvenuta in un periodo in cui quel territorio era parte integrante della sfera di sovranità italiana.
La sentenza del Tribunale di Roma assume dunque rilievo anche per tutti quei procedimenti in cui la linea di discendenza si sviluppa in territori già italiani, confermando che il riconoscimento della cittadinanza non può prescindere da una corretta contestualizzazione storica e giuridica dei fatti.
[1] In tema di acquisizione e consolidamento della sovranità italiana sul Dodecaneso, v. Trattato di Ouchy (Losanna), 18 ottobre 1912, conclusivo della guerra italo-turca; successivamente, Trattato di Losanna, 24 luglio 1923, art. 15, con cui la Turchia rinunciò definitivamente a ogni diritto e titolo sulle isole del Dodecaneso in favore dell’Italia; infine, Trattato di Pace di Parigi, 10 febbraio 1947, art. 14, che sancì la cessione delle medesime isole alla Grecia. Per quanto concerne l’assetto normativo interno e l’estensione dell’ordinamento italiano ai territori in parola, cfr. R.D.L. 7 settembre 1932, n. 1324, recante l’ordinamento delle isole italiane dell’Egeo.





