Cittadinanza iure sanguinis: il Tribunale di Genova ribadisce che la via amministrativa non è necessaria
Genova, 10 aprile 2026
Con la sentenza in esame pubblicata il 10 aprile 2026, il Tribunale di Genova si pronuncia in modo netto su uno dei temi più frequentemente sollevati dall’Amministrazione nei giudizi in materia di cittadinanza iure sanguinis: la pretesa necessità di un previo ricorso alla via amministrativa.
Il Ministero dell’Interno aveva infatti eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, sostenendo che gli stessi non avessero preventivamente adito l’autorità amministrativa. L’eccezione viene respinta senza esitazioni.
Il Tribunale afferma con chiarezza che “l’accertamento della cittadinanza è sempre richiedibile in via giudiziaria trattandosi di diritto soggettivo tutelabile immediatamente ed incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”.
Not only that. La sentenza prosegue precisando che la normativa vigente “non prevede un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa” e che una simile previsione non potrebbe nemmeno essere introdotta, in quanto inciderebbe sulla possibilità di esercitare un diritto che è, per sua natura, imprescrittibile e immediatamente azionabile.
Il passaggio è ancora più esplicito laddove il Tribunale conclude che “è escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale”.
Si tratta di affermazioni che non lasciano margini interpretativi e che colpiscono al cuore una delle principali linee difensive del Ministero. Non a caso, tutte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione vengono disattese e il Tribunale, accertata la fondatezza della domanda e la correttezza della ricostruzione genealogica, riconosce lo status di cittadini italiani ai ricorrenti, ordinando al Ministero dell’Interno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che continua a riaffermare, con coerenza, la natura di diritto soggettivo perfetto della cittadinanza iure sanguinis e la piena accessibilità della tutela giurisdizionale, indipendentemente dalle criticità, ormai strutturali, del sistema consolare.
E tuttavia, proprio questa sentenza evidenzia una contraddizione sempre più evidente.
Il Tribunale di Genova, pur mostrando un atteggiamento di crescente chiusura nei confronti dei ricorsi post-riforma, continua a emettere decisioni fondate su principi giurisprudenziali chiari, consolidati e perfettamente coerenti con l’impostazione delle Sezioni Unite.
Proprio in ragione di tale coerenza, sarebbe auspicabile uno sforzo interpretativo anche con riferimento ai nuovi ricorsi, volto a evitare soluzioni che finiscano per contraddire, in modo difficilmente giustificabile, l’impianto giurisprudenziale sin qui costruito. Le limitazioni introdotte dalla nuova normativa, peraltro ancora al vaglio delle Corti superiori, non possono essere lette in modo avulso dal sistema né utilizzate per comprimere un diritto che la stessa giurisprudenza continua a riconoscere nella sua pienezza.
Concentrare l’attenzione esclusivamente su esigenze di smaltimento e sugli obiettivi imposti dal PNRR, con l’orizzonte del 30 giugno 2026, rischia di spostare il baricentro della decisione dalla tutela del diritto alla mera gestione del contenzioso. In materia di cittadinanza, tuttavia, la coerenza interpretativa e la tenuta del sistema non possono essere sacrificate a logiche quantitative, senza il rischio di produrre decisioni tra loro incompatibili e, soprattutto, difficilmente sostenibili sul piano giuridico.





