Tribunale di Firenze: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e condanna del Ministero alle spese
Firenze, 14 Maggio 2026
Con sentenza qui allegata, passata in giudicato il 05.05.2026, il Tribunale ordinario di Firenze ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti volta all’accertamento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce alla cittadinanza italiana per discendenza natura di diritto soggettivo permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, richiamando espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25317/2022.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti, valorizzando la nota situazione di paralisi burocratica dei consolati italiani in Sud America. Secondo il Giudice, l’impossibilità concreta di ottenere in tempi ragionevoli il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa determina una situazione di incertezza giuridica tale da legittimare il ricorso diretto all’autorità giudiziaria.
On the merits, the Court found that the continuity of the line of transmission of citizenship from the Italian ancestor to the petitioners was proven. It further reaffirmed that the burden of pleading and proving any facts that might extinguish or interrupt the right, such as voluntary naturalization or renunciation of the status civitatis, lies with the defendant Administration. In this specific case, as no facts capable of interrupting the transmission were alleged or proven, the claim was fully upheld.
La parte più significativa: la condanna del Ministero alle spese
Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza dedicato alle spese di lite.
Il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti. La motivazione è importante perché supera la prassi di compensare le spese nei giudizi di cittadinanza iure sanguinis sul presupposto dell’elevato numero di domande pendenti dinanzi all’Amministrazione o della mancata costituzione del Ministero.
Il Giudice afferma invece che le spese devono seguire la soccombenza. La condanna del Ministero non viene fondata su una valutazione di “colpa” dell’Amministrazione, ma sulla necessità di garantire l’effettività del diritto di difesa della parte vittoriosa.
In altri termini, secondo il Tribunale, i ricorrenti non possono essere gravati dei costi sostenuti per ottenere giudizialmente il riconoscimento di un diritto quando l’accesso alla via amministrativa risulti, nei fatti, impraticabile o non effettivo.
La sentenza sottolinea infatti che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Questo dato è centrale: il ricorso al giudice non è stato frutto di una scelta arbitraria o meramente alternativa, ma la conseguenza della sostanziale inefficienza del canale amministrativo.
Perché il Ministero è stato condannato alle spese
Le ragioni valorizzate dal Tribunale possono essere così sintetizzate:
Il primo elemento è la soccombenza. Il Ministero è risultato parte perdente, poiché la domanda dei ricorrenti è stata integralmente accolta.
Il secondo elemento è l’impossibilità concreta di definire la pratica in sede consolare. Il Tribunale ha riconosciuto che le lunghe liste di attesa e l’impossibilità di ottenere un appuntamento rendono il procedimento amministrativo non compatibile con tempi ragionevoli.
Il secondo elemento è l’impossibilità concreta di definire la pratica in sede consolare. Il Tribunale ha riconosciuto che le lunghe liste di attesa e l’impossibilità di ottenere un appuntamento rendono il procedimento amministrativo non compatibile con tempi ragionevoli.
Il secondo elemento è l’impossibilità concreta di definire la pratica in sede consolare. Il Tribunale ha riconosciuto che le lunghe liste di attesa e l’impossibilità di ottenere un appuntamento rendono il procedimento amministrativo non compatibile con tempi ragionevoli.
Il quinto elemento riguarda i casi di linea materna. Il Tribunale precisa che neppure la circostanza che si tratti di discendenza in linea materna, con nascita anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, può giustificare la compensazione delle spese. Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009 è ormai diritto vivente, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito, e l’Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche mediante aggiornamento delle proprie circolari.
Il principio che emerge dalla sentenza
Il principio più interessante della decisione è che, nei giudizi di cittadinanza iure sanguinis, la compensazione delle spese non può essere giustificata in modo automatico né dall’elevato numero di pratiche pendenti, né dalla difficoltà organizzativa dell’Amministrazione, né dalla natura seriale del contenzioso.
Quando il ricorso giudiziale si rende necessario perché la via amministrativa non offre una risposta effettiva e tempestiva, la parte vittoriosa ha diritto a ottenere anche il rimborso delle spese sostenute.
Questa pronuncia è quindi significativa non solo perché riconosce la cittadinanza italiana ai ricorrenti, ma perché riafferma un principio di responsabilità istituzionale: l’inefficienza amministrativa non può essere trasferita economicamente sul cittadino, né può comprimere il diritto di difesa di chi è costretto ad agire in giudizio per vedere riconosciuto uno status che gli appartiene sin dalla nascita.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza del Tribunale di Firenze assume un valore particolarmente significativo anche nel quadro degli ultimi interventi della Corte costituzionale e del dibattito oggi aperto sul tema della cittadinanza iure sanguinis. La decisione consente infatti di riportare l’attenzione su un dato concreto, troppo spesso trascurato: la conclamata inefficienza dell’Amministrazione e l’impossibilità, per migliaia di discendenti di cittadini italiani, di accedere in modo effettivo e tempestivo al procedimento amministrativo di riconoscimento.
In questa prospettiva, diventa difficile sostenere che i ricorrenti siano rimasti inerti o che abbiano colpevolmente omesso di attivarsi. Al contrario, molti di essi hanno tentato per anni di ottenere un appuntamento consolare, di presentare la documentazione, di accedere alla procedura amministrativa ordinaria, scontrandosi però con liste d’attesa indefinite, sistemi di prenotazione inaccessibili e tempi incompatibili con qualsiasi ragionevole tutela del diritto.
La domanda da porsi è dunque centrale: possiamo davvero considerare inerti soggetti che, per anni, hanno cercato di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana e che si sono rivolti al giudice solo quando la via amministrativa si è rivelata, nei fatti, impraticabile?
In questa prospettiva, la sentenza di Firenze è significativa e potrà essere di supporto per i prossimi ricorsi perché prende atto della realtà fattuale nella quale si trovano migliaia di discendenti di cittadini italiani: non una condizione di inerzia, ma una situazione di oggettiva impossibilità di accedere in modo effettivo alla via amministrativa. Il Tribunale riconosce infatti che le liste di attesa consolari e l’impossibilità di ottenere un appuntamento rendono il procedimento amministrativo, in molti casi, non concretamente praticabile nei tempi previsti dalla legge, tanto da condannare il Ministero alle spese legali.





